TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 187.
(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate).

Art. 187.
(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate).

      1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni

      Identico.


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internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
      2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.